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Tipi di intervento (L.R.
52/1999) |
Concessione |
D.I.A. |
Libero |
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Art 3 Comma 1 Lett a |
gli interventi di nuova edificazione e cioè di realizzazione di nuovi
manufatti edilizi |
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Art 3 Comma 1 Lett a bis |
l'installazione di manufatti, anche pre-fabbricati e di strutture di
qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che
siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare
esigenze meramente temporanee |
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Art 3 Comma 1 Lett b |
la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da
parte di soggetti diversi dal comune |
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Art 3 Comma 1 Lett c |
la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici
servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo
inedificato |
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Art 3 Comma 1 Lett d |
la realizzazione di depositi merci o di materiali e la realizzione di
impianti per attività produttive all'aperto, che comporti l'esecuzione
di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato |
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Art 3 Comma 1 Lett e |
gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a
sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso,
mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale |
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Art 3 Comma 1 Lett f |
le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non asssimilate alla
ristrutturazione edilizia |
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Art 3 Comma 1 Lett f bis |
gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e
ricostruzione di volumi esistenti non assimilabile alla ristrutturazione
edilizia, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione
d'uso, senza alcun intervento sulle opere di urbanizzazione |
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Art 4 Comma 1 Lett a |
gli interventi di cui al comma 1 articolo 3, qualora siano
specificamente disciplinati dai regolamenti urbanistici di cui
all'articolo 28 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per
il governo del territorio) (19), dai programmi integrati di intervento
di cui all'articolo 29 della stessa legge regionale, dai piani
attuativi, laddove tali strumenti contengano precise disposizioni
planivolumetriche, tipologie, formali e costruttive, la cui sussistenza
... ... "deve risultare da una esplicita
attestazione del Consiglio comunale da rendersi in sede di approvazione
dei nuovi strumenti o in sede di ricognizione di quelli vigenti, previo
parere della commissione edilizia se istituita, ovvero dell'ufficio
competente in materia" |
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Art 4 Comma 1 Lett b |
le opere di reinterro e di scavo non concesse all'attività edilizia o
alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano la coltivazione
di cave e torbiere |
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Art 4 Comma 1 Lett e |
i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree anche
in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dai piani della
distribuzione e localizzazione delle funzioni, previsti dalla legge
regionale (Art 5 L.R. 23 Maggio 1994, n. 39) |
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Art 4 Comma 1 Lett f |
le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla
ricostruzione o alla nuova edificazione |
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Art 4 Comma 1 Lett g |
le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali,
che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso |
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Art 4 Comma 1 Lett g bis |
ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che non
sia soggetta a concessione |
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Interventi sul patrimonio edilizio esistente, ancorché realizzati
esclusivamente con opere interne |
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Art 4 Comma 2 Lett a |
interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell'esteriore
aspetto degl'immobili, nei casi previsti dalla
disciplina comunale |
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Art 4 Comma 2 Lett b |
interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igenico - sanitari
e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle
singole unità immobiliari; detti interventi non possono comportare
modifiche della destinazione d'uso |
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Art 4 Comma 2 Lett c |
interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli
rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso,
ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili; tali interventi
comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio; tali interventi comprendono altresì gli interventi
sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e
strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento
funzionale degli edifici, ancorché recenti |
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Art 4 Comma 2 Lett d |
interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costruttivi dell'edificio, la
eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
tali interventi comprendono altresì: |
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1. le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per
fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con
materiali analoghi prescritti dagli strumenti urbanistici comunali,
nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro
planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie
per l'adeguamento alla normativa antisismica; |
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2. la demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo
organismo ediliizo, e la loro ricostruzione nella stessa quantità o in
quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di
pertinensa: |
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3. le addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi, ivi
compreso le pertinenze, e limitati interventi necessari per
l'adeguamento alla normativa antisismica; non sono computate ai fini
dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e
territoriale le addizioni con le quali si realizzino i servizi igenici,
i volumi tecnici e le autorimesse legate da vincolo pertinziale ad unità
immobiliari esistenti all'interno dei perimetri dei centri abitati,
nonché il rialzamento del sottotetto, al fine di renderlo abitabile
senza che si costruiscano nuove unità immobiliari; sono compresi in tale
fattispecie gli ampliamenti una tantum di cui alla Disciplina degli
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con
prevalente funzione agricola |
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Art 4 Comma 2 Lett e |
interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed
all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in
aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità. |
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I seguenti interventi, ancorché attuati per mezzo di opere edilizie
senza titolo abitativo, salvo che il titolo sia previsto dalla
disciplina urbanistico edilizia comunale |
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Art 4 Comma 1 Lett a |
interventi di manutenzione ordinaria, diversi da quelli previsti
dall'articolo 4, comma2, lettera a |
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Art 4 Comma 1 Lett b |
interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche che non
comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di
manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. |
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Art 4 Comma 1 Lett c |
opere temporanee pe attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano
carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro
edificato |
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