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Tipi di intervento

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  Tipi di intervento (L.R. 52/1999) Concessione D.I.A. Libero
Art 3 Comma 1 Lett a gli interventi di nuova edificazione e cioè di realizzazione di nuovi manufatti edilizi      
Art 3 Comma 1 Lett a bis l'installazione di manufatti, anche pre-fabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee      
Art 3 Comma 1 Lett b la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune      
Art 3 Comma 1 Lett c la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato      
Art 3 Comma 1 Lett d la realizzazione di depositi merci o di materiali e la realizzione di impianti per attività produttive all'aperto, che comporti l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato      
Art 3 Comma 1 Lett e gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale      
Art 3 Comma 1 Lett f le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non asssimilate alla ristrutturazione edilizia      
Art 3 Comma 1 Lett f bis gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabile alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso, senza alcun intervento sulle opere di urbanizzazione      
Art 4 Comma 1 Lett a gli interventi di cui al comma 1 articolo 3, qualora siano specificamente disciplinati dai regolamenti urbanistici di cui all'articolo 28 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio) (19), dai programmi integrati di intervento di cui all'articolo 29 della stessa legge regionale, dai piani attuativi, laddove tali strumenti contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologie, formali e costruttive, la cui sussistenza ... ... "deve risultare da una esplicita attestazione del Consiglio comunale da rendersi  in sede di approvazione dei nuovi strumenti o in sede di ricognizione di quelli vigenti, previo parere della commissione edilizia se istituita, ovvero dell'ufficio competente in materia"      
Art 4 Comma 1 Lett b le opere di reinterro e di scavo non concesse all'attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano la coltivazione di cave e torbiere      
Art 4 Comma 1 Lett e i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza  di opere edilizie, nei casi individuati dai piani della distribuzione e localizzazione delle funzioni, previsti dalla legge regionale (Art 5 L.R. 23 Maggio 1994, n. 39)      
Art 4 Comma 1 Lett f le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione      
Art 4 Comma 1 Lett g le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso      
Art 4 Comma 1 Lett g bis ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che non sia soggetta a concessione      
       
  Interventi sul patrimonio edilizio esistente, ancorché realizzati esclusivamente con opere interne      
       
Art 4 Comma 2 Lett a interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell'esteriore aspetto degl'immobili, nei casi previsti dalla disciplina comunale      
Art 4 Comma 2 Lett b interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igenico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; detti interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso      
Art 4 Comma 2 Lett c interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi  tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti      
Art 4 Comma 2 Lett d interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costruttivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; tali interventi comprendono altresì:      
  1. le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli strumenti urbanistici comunali, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;      
  2. la demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo ediliizo, e la loro ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di pertinensa:      
  3. le addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi, ivi compreso le pertinenze, e limitati interventi necessari per l'adeguamento alla normativa antisismica; non sono computate ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale le addizioni con le quali si realizzino i servizi igenici, i volumi tecnici e le autorimesse legate da vincolo pertinziale ad unità immobiliari esistenti all'interno dei perimetri dei centri abitati, nonché il rialzamento del sottotetto, al fine di renderlo abitabile senza che si costruiscano nuove unità immobiliari; sono compresi in tale fattispecie gli ampliamenti  una tantum di cui alla Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola      
Art 4 Comma 2 Lett e interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità.      
       
  I seguenti interventi, ancorché attuati per mezzo di opere edilizie senza titolo abitativo, salvo che il titolo sia previsto dalla disciplina urbanistico edilizia comunale      
       
Art 4 Comma 1 Lett a interventi di manutenzione ordinaria, diversi da quelli previsti dall'articolo 4, comma2, lettera a      
Art 4 Comma 1 Lett b interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.      
Art 4 Comma 1 Lett c opere temporanee pe attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato